Giardini, terrazze e balconi: ecco come avere il bonus verde nel 730

Nella dichiarazione dei redditi di quest’anno debutta lo sconto fiscale riservato agli interventi per il “verde” delle abitazioni. Si tratta del bonus introdotto dalla legge di Bilancio per il 2018 e che è stato prorogato anche per il 2019.
La detrazione Irpef è pari al 36% e si applica alle spese (fino a 5mila euro) sostenute per la “sistemazione a verde” di aree scoperte private degli edifici, comprese pertinenze, recinzioni, impianti di irrigazione, e per la realizzazione di pozzi, coperture a verde e giardini pensili.

Gli interventi agevolati
A beneficiare del bonus sono le opere che si inseriscono in un intervento relativo all’intero giardino o area, e che consiste nella sistemazione a verde ex novo o in un radicale rinnovamento. È quindi agevolato l’intervento complessivo di riqualificazione dell’area verde: non il semplice acquisto di piante o altro materiale. In altri termini, se si comprano piante e arbusti da collocare in terrazza, anche in vasi mobili , il bonus spetta a condizione che l’acquisto rientri in un più ampio intervento straordinario del giardino o dell’area interessata. Sono agevolati anche gli interventi su alberi secolari o di pregio.

Le opere escluse
La detrazione non riguarda le spese sostenute per la manutenzione ordinaria periodica dei giardini già esistenti, non connessa a un intervento innovativo o modificativo. E non spetta neppure per i lavori in economia, cioè quelli fai-da-te, eseguiti dal contribuente stesso. Questo divieto, però, non esclude la possibilità di rivolgersi a fornitori diversi per l’acquisto di alberi, piante, arbusti, cespugli, specie vegetali, e per eseguire gli interventi.

Mentre la realizzazione di fioriere e l’allestimento a verde di balconi e terrazzi è agevolabile solo se permanente, e sempre che «si riferisca a un intervento innovativo di sistemazione a verde degli immobili residenziali» (circolare 13/E/2019).

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I soggetti beneficiari
Il bonus verde spetta ai contribuenti che posseggono o detengono (sulla base di un titolo idoneo) l’immobile su cui sono effettuati gli interventi, ma anche ai loro familiari conviventi. E vale anche per gli interventi sulle parti comuni esterne dei condomìni: in tal caso il bonus va al singolo condomino nel limite della quota di spesa a lui imputabile (purché questa quota sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi).

Le modalità di pagamento
I pagamenti devono avvenire con «strumenti idonei a garantire la tracciabilità delle operazioni». Quindi vanno bene i bonifici ordinari (non per forza “parlanti”, come per gli altri bonus edilizi). Ma anche gli assegni bancari, postali o circolari non trasferibili, e le carte di credito o di debito (bancomat): la data di pagamento scatta quando si utilizza la carta e non nel giorno di addebito sul conto corrente.

La fattura deve comunque indicare il codice fiscale del beneficiario del bonus e la descrizione dell’intervento, dimostrando che la spesa rientra tra quelle agevolabili: ad esempio, nel caso di lavori su un giardino, che non si è trattato di manutenzione ordinaria (come la potatura), esclusa dalla misura. Fatture e copie dei pagamenti sono da conservare.

I limiti di detrazione

La detrazione del 36% si calcola su un limite di spesa di 5mila euro per unità immobiliare a uso abitativo (comprese pertinenze) e viene ripartita nella dichiarazione dei redditi in dieci quote annuali. Per ogni abitazione, dunque, l’importo massimo detraibile è pari a 1.800 euro (36% di 5mila). Fermo restando che, se si eseguono interventi su più abitazioni, si può sfruttare il bonus più volte.

In caso di interventi di “sistemazione a verde” eseguiti sulle parti comuni di edifici condominiali, l’agevolazione si calcola su una spesa massima di 5mila euro per ciascuna unità immobiliare. E – così come gli altri bonus edilizi – spetta al singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile in base ai millesimi. Significa che, ad esempio, se il proprietario di un appartamento effettua lavori di “sistemazione a verde” sia sulla propria unità che sulle parti condominiali, può calcolare la detrazione sia sulle spese sostenute per il proprio immobile (fino a 5mila euro) che sulla quota di competenza delle spese condominiali (anche qui, fino a 5mila euro).

Infine, se i lavori “verdi” sono realizzati su unità residenziali adibite anche all’esercizio di arti o professioni, o di attività commerciali, poiché si tratta di immobili a uso promiscuo, la detrazione viene ridotta alla metà.

La compilazione del 730
Nel dichiarazione dei redditi di quest’anno (modello 730/2019) i righi interessati sono quelli da E41 a E43, e il codice da utilizzare nella colonna 2 (tipologia) è il “12”. Qui vanno riportate le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018.

Per detrarre i costi dei giardini condominiali, è necessario che il pagamento sia stato eseguito dall’amministratore entro il 31 dicembre 2018 e che la quota condominiale sia stata versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi: cioè entro l’8 luglio 2019 (il 7 è domenica) per chi ha presentato il modello 730 al proprio sostituto d’imposta, o entro il 23 luglio se la presentazione avviene in modo autonomo, tramite Caf o professionista abilitato.

La «scadenza» dell’agevolazione
Il bonus verde è stato introdotto dalla legge di Bilancio per il 2018 (legge 205/2017, articolo 1, commi da 12 a 16). Ed è stato poi prorogato per un altro anno dalla legge di Bilancio per il 2019 (legge 145/2018). Come per le altre agevolazioni Irpef, vale il principio di cassa: in dichiarazione dei redditi si possono cioè portare in detrazione le spese sostenute nel periodo d’imposta precedente, quindi entro il 31 dicembre dell’anno prima. Poiché, allo stato attuale, il bonus verde è destinato a terminare a fine 2019, il prossimo 31 dicembre è anche la data ultima entro cui pagare gli eventuali interventi di “sistemazione a verde”: per poter avere gli sconti fiscali nel 730/2020.

Fonte  – Il sole 24 Ore